Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 66

In vigore dal 24 ago 1939
Ad evitare che i rottami ed i cascami ingombrino gli spazi ed i locali dei cantieri e degli stabilimenti destinati a deposito dei materiali importati temporaneamente, i direttori dei cantieri possono richiedere al direttore circoscrizionale della dogana di poter asportare, anche prima del collaudo dei lavori, i rottami ed i cascami predetti, verso sdoganamento o spedizione sotto vincolo doganale a ferriere autorizzate, salvo a regolarizzare lo scarico delle bollette di importazione temporanea dopo il collaudo, tenendo conto dei rottami e cascami già asportati. Il direttore circoscrizionale della dogana, nel concedere la chiesta asportazione, ne dà avviso all'ufficio di vigilanza.
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Art. 66 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo