Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 64

In vigore dal 24 ago 1939
In correlazione con i registri di cui all', il costruttore deve tenere, per ogni costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione ammessa ai benefici previsti dalla legge, un registro nel quale annoterà il peso effettivo di tutti gli oggetti finiti man mano che sono messi in opera. In tale registro sarà fatto risultare, per ciascun oggetto, se sia di produzione nazionale, e in tal caso se costruito nello stesso o in altri stabilimenti, ovvero se sia di provenienza estera, e in tal caso se nazionalizzato o introdotto in franchigia. Nel caso di oggetti di produzione nazionale sarà altresì indicata la quantità e la specie del materiale impiegato nella costruzione di ciascun oggetto, e ciò distintamente per il materiale estero introdotto in franchigia, per il materiale estero nazionalizzato, per il materiale nazionale ammesso a compenso daziario e per il materiale nazionale non ammesso a tale compenso. Per il materiale nazionale ammesso alla tariffa ferroviaria di esportazione sarà, inoltre, indicata la località di provenienza. Gli oggetti saranno raggruppati nel registro in relazione ad ogni singola parte della nave. A costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione ultimata il registro dovrà essere consegnato all'ufficio di vigilanza il quale, d'accordo con la dogana e previo accertamento dell'esattezza delle indicazioni contenutevi, se ne servirà per la compilazione dei verbali di accertamento definitivo di cui all' e dei documenti prescritti per la liquidazione dei compensi.
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Art. 64 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo