Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 62

In vigore dal 24 ago 1939
In ogni cantiere o stabilimento debbono essere destinati speciali spazi o magazzini per il deposito dei materiali esteri ammessi all'importazione temporanea. La determinazione di detti spazi o magazzini verrà fatta su designazione del costruttore e con l'approvazione della dogana e dovrà risultare da verbale corredato da schizzo planimetrico e sottoscritto dal costruttore, dal direttore circoscrizionale di dogana, o da un suo delegato, e dal comandante il circolo della guardia di finanza o da un ufficiale da lui delegato. Di regola, gli spazi devono essere cintati con muro, rete metallica o altro mezzo analogo ed essere distinti con lettere o numeri. Quando, peraltro, per le speciali condizioni dello stabilimento non risulti possibile, senza ostacolare il movimento dei materiali, di recingere gli spazi di deposito, i predetti funzionari stabiliranno nel suaccennato verbale le altre cautele da adottarsi per evitare possibili abusi. Copia dei verbali di determinazione degli spazi deve, insieme con i relativi schizzi planimetrici, conservarsi costantemente o nella sede della dogana o nel locale del cantiere assegnato alla dogana o alla guardia di finanza, per conoscenza degli impiegati ed agenti destinati al servizio doganale e di vigilanza. Spetta alle guardie di finanza addette al servizio di vigilanza di apporre i visti sui documenti che accompagnano i materiali introdotti in cantiere; ma, indipendentemente dalla sorveglianza che devono all'uopo esercitare dette guardie, è fatto obbligo alla dogana di assicurarsi dell'esatta osservanza delle disposizioni date così per il movimento come per il deposito dei materiali destinati alle singole costruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-62

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Art. 62 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo