Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IIICapo I

Art. 61

In vigore dal 24 ago 1939
Ricevuta partecipazione dell'ammissione al beneficio della franchigia, il costruttore deve presentare domanda al direttore circoscrizionale di dogana, nella cui giurisdizione è situato il cantiere o lo stabilimento, per ottenere l'importazione temporanea dei materiali destinati ai lavori da eseguire. La domanda deve fare riferimento ai quantitativi di materiali indicati nella dichiarazione di costruzione ovvero di riparazione, modificazione o trasformazione. Il direttore circoscrizionale di dogana, che ha ricevuto la domanda ed ha avuto partecipazione dell'ammissione ai benefici a termini dell', dispone per l'ammissione all'importazione temporanea dei materiali esteri ai quali essa si riferisce. La domanda, di regola, deve essere unica; tuttavia è consentita la presentazione di più domande gradatamente a seconda delle ordinazioni dei materiali ma sempre nel minor numero possibile e raggruppate in relazione ad ogni singola parte della nave. La dogana deve curare che il materiale che viene importato non superi in quantità e corrisponda per specie a quello descritto nelle domande. Provvede, inoltre, a tenere per ciascuna costruzione ovvero riparazione, modificazione o trasformazione separati registri di importazione temporanea, dai quali risultino i movimenti e la situazione dei materiali importati dall'estero dal principio dei lavori sino al loro compimento. Sui registri e sui documenti di carico e scarico i materiali suddetti sono descritti con le denominazioni commerciali e con quelle della tariffa doganale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-61

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Art. 61 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo