Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo VI

Art. 56

In vigore dal 24 ago 1939
Per concorrere al beneficio previsto dall' della legge i proprietari debbono avanzare domanda in tre esemplari, di cui uno redatto in carta bollata, al ministero delle comunicazioni. Dalla domanda devono risultare: a) la denominazione o designazione provvisoria, il tipo, la stazza lorda, il volume globale interno e la velocità oraria alle prove della nave o delle navi per la cui costruzione si chiede il trattamento previsto dall' della legge: elementi tutti che devono corrispondere a quelli risultanti dalla dichiarazione o dalle dichiarazioni di costruzione rese a termini del presente regolamento; b) il prezzo della nave o delle navi quale risulta dal contratto di costruzione previsto dall', terzo comma, n. 1, lettera c); c) tutti gli altri elementi integrativi ritenuti utili per il calcolo provvisorio del prezzo della nave o delle navi; d) l'indicazione dell'operazione finanziaria da compiersi, le modalità di essa ed il nome dell'istituto finanziatore quale, a suo tempo, dovranno essere corrisposti, nei limiti dell'ammontare del prestito, i contributi di ammortamento e d'interesse ed i compensi daziari. Nel caso previsto dal terzo comma dell' della legge, la domanda dovrà, inoltre, fare riferimento alle navi costituenti il primo blocco di 50.000 tonnellate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-56

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Art. 56 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo