Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 52

In vigore dal 24 ago 1939
Il ministero delle comunicazioni, avuta partecipazione delle determinazioni del ministero per gli scambi e per le valute, esamina se, in relazione ad esse, costruttori e proprietari debbano procedere a modificare le dichiarazioni già rese mediante dichiarazioni suppletive o le domande già avanzate mediante nuove domande. Nel caso affermativo dispone per le debite comunicazioni agli interessati, altrimenti prende le proprie determinazioni e le comunica alla capitaneria di porto competente, trasmettendo ad essa, per la consegna agli interessati, le licenze di importazione eventualmente pervenutegli dal ministero per gli scambi e per le valute. Il ministero delle comunicazioni procede inoltre all'assunzione degli impegni di bilancio per il pagamento del compenso daziario e dei contributi di ammortamento, di miglioramento e d'interesse.
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Art. 52 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo