Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 50

In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso che si chieda il beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi di macchinari o apparecchi a termini dell', lettera d), della legge, oltre alla dichiarazione di cui all', dovranno essere allegati alla domanda prescritta dall': 1) un certificato, in due esemplari, di cui uno redatto in carta bollata, della dogana competente attestante la provenienza da demolizione navale avvenuta in Italia dei macchinari dei quali si chiede l'importazione in franchigia dei dazi; 2) un certificato, in due esemplari, di cui uno redatto in carta bollata, dell'ufficio di iscrizione attestante: a) nel caso di apparecchi ausiliari di bordo, che la nave mercantile, la draga o il rimorchiatore pontato nazionale su cui gli apparecchi stessi debbono essere installati è in esercizio da non meno di tre anni; b) nel capo di singoli complessi costitutivi di apparato motore, che l'apparato motore della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato nazionale, per il quale i detti complessi debbono servire di sostituzione o di complemento, è in esercizio da non meno di tre anni.
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Art. 50 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo