Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 8
In vigore dal 24 ago 1939
La determinazione dei pesi relativi ai cali, cascami e rottami di lavorazione sarà fatta, per i materiali siderurgici, sulla base dei dati contenuti nella tabella seguente.
Salvo quelle previste per i cali di lavorazione, che non possono subire varianti, le altre percentuali indicate in detta tabella si devono intendere come valori massimi da non superare per i casi normali.
Tuttavia, nel caso di specialissime lavorazioni, le percentuali di cascami e rottami indicate nella tabella potranno essere aumentate quando ciò risultasse giustificato dagli accertamenti eseguiti sui quantitativi di materiale occorsi effettivamente.
Parte di provvedimento in formato grafico
Per gli altri materiali metallici il calo, i cascami ed i rottami saranno calcolati caso per caso. Qualora ad una fusione ne preceda un'altra preliminare (ad esempio panetti di bronzo o di altre leghe, ecc.), i cali saranno computati due volte.
Per il legname e per gli altri materiali non metallici il calo, i cascami ed i rottami saranno valutati caso per caso.
In tutti i casi il calo sarà calcolato sul peso del materiale finito di lavorazione; i cascami ed i rottami saranno calcolati sul peso del materiale finito di lavorazione aumentato del calo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-8