Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 24 ago 1939
Quando nel presente regolamento si usa l'espressione «costruzione di nave completa», senz'altra specificazione, con tale dizione s'intende comprendere le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati commessi da nazionali; le navi mercantili, da diporto o di altro carattere e i galleggianti commessi da stranieri o destinati all'estero; le navi da guerra o di altro carattere commesse da governi stranieri; le navi da diporto commesse da nazionali. Quando si usano, sole o insieme, le parole «nave» o «navi» e «galleggiante», «galleggianti», senz'altra specificazione, con esse debbono intendersi designati tutti i tipi di navi e di galleggianti che, a termini della legge, possono godere dei particolari benefici ovvero sono soggetti ai particolari obblighi o formalità o condizioni a cui si riferiscono le singole disposizioni del presente regolamento nelle quali dette parole sono usate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-3