Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte ICapo I

Art. 2

In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della legge sono considerate navi mercantili le costruzioni navali di qualsiasi portata che abbiano mezzi di propulsione propria, che consentano loro autonomia di manovra, e siano destinate alla navigazione a scopo commerciale. Qualora, pur sussistendo gli altri requisiti, manchi tale destinazione, le costruzioni navali si considerano semplici galleggianti e, come tali, se nazionali o costruite per conto di nazionali, non possono concorrere ai benefici previsti dalla legge. Le navi costruite per essere adibite o che siano già adibite alla pesca sono navi mercantili; quelle a scafo in legno ed a propulsione meccanica sono in ogni caso considerate, agli effetti della legge, quali motovelieri o velieri con motore ausiliario. Per le draghe non è necessaria l'esistenza di mezzi di propulsione propria che consentano loro autonomia di manovra; per esse e per i rimorchiatori pontati non è, inoltre, richiesta la destinazione alla navigazione, potendo essi concorrere ai benefici previsti dalla legge anche quando siano impiegati in servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi. Le navi costruite per essere adibite o che siano già adibite a scopi scientifici, didattici e simili sono considerate, se nazionali, quali navi da diporto; quelle costruite per essere adibite o che siano già adibite ad operazioni di salvataggio o di ricupero sono considerate, se nazionali, quali navi mercantili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-2

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