Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte ICapo I

Art. 5

In vigore dal 24 ago 1939
Con la denominazione di costruttore s'intende la persona fisica o giuridica che è proprietaria o che gestisce in nome proprio il cantiere o lo stabilimento in cui si eseguono i lavori. Per ciò che si riferisce alla direzione tecnica ed alla responsabilità dei lavori, valgono le norme del codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, nonché tutte le altre disposizioni di legge applicabili in materia.
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Art. 5 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo