Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte I›Capo I
Art. 5
In vigore dal 24 ago 1939
Con la denominazione di costruttore s'intende la persona fisica o giuridica che è proprietaria o che gestisce in nome proprio il cantiere o lo stabilimento in cui si eseguono i lavori.
Per ciò che si riferisce alla direzione tecnica ed alla responsabilità dei lavori, valgono le norme del codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, nonché tutte le altre disposizioni di legge applicabili in materia.
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