Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 10
In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della legge, sono considerati complessi costitutivi di apparato motore tutti i macchinari ed apparecchi elencati nell', escluse le parti e gli apparecchi indicati:
al n. 9 della lettera a);
ai nn. 9 e 11 della lettera b);
ai nn. 1, 2, 3, 9, 10 e 12 della lettera c).
La sostituzione delle parti elencate al n. 9 della lettera a), ai nn. 9 e 11 della lettera b) ed ai nn. 1, 9 e 10 della lettera c) si considera in ogni caso quale lavoro di riparazione: la sostituzione delle parti ed apparecchi elencati ai nn. 2, 3 e 12 della lettera c) si considera quale lavoro di riparazione nel caso che le parti ed apparecchi di sostituzione siano di produzione nazionale, e quale fornitura di oggetti di dotazione e di ricambio qualora le parti ed apparecchi di sostituzione siano di provenienza estera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-10