Art. 10
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 10

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In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti della legge, sono considerati complessi costitutivi di apparato motore tutti i macchinari ed apparecchi elencati nell', escluse le parti e gli apparecchi indicati: al n. 9 della lettera a); ai nn. 9 e 11 della lettera b); ai nn. 1, 2, 3, 9, 10 e 12 della lettera c). La sostituzione delle parti elencate al n. 9 della lettera a), ai nn. 9 e 11 della lettera b) ed ai nn. 1, 9 e 10 della lettera c) si considera in ogni caso quale lavoro di riparazione: la sostituzione delle parti ed apparecchi elencati ai nn. 2, 3 e 12 della lettera c) si considera quale lavoro di riparazione nel caso che le parti ed apparecchi di sostituzione siano di produzione nazionale, e quale fornitura di oggetti di dotazione e di ricambio qualora le parti ed apparecchi di sostituzione siano di provenienza estera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-10