Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 11

In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti dell' della legge, sono apparecchi ausiliari di bordo tutti gli apparecchi per il servizio della nave, che non possano considerarsi quali complessi costitutivi o parti dell'apparato motore a termini dell', nonché quelli destinati al servizio dei passeggeri e dell'equipaggio, purchè non siano, in qualsiasi caso, azionati soltanto a mano. Sono, quindi, apparecchi ausiliari di bordo: 1) i verricelli e le gru a motore per il servizio delle merci e delle imbarcazioni; 2) gli argani e i molinelli a motore per salpare le ancore; 3) gli argani e i verricelli a motore, per tonneggio; 4) gli apparecchi a motore per la manovra del timone; 5) gli apparecchi giroscopici per la stabilizzazione; 6) gli apparecchi a motore per la manovra a distanza delle porte stagne; 7) gli eiettori per lo scafo; 8) gli apparecchi atti a separare gli oli dalle acque delle sentine e dei doppi fondi; 9) le pompe a motore da incendio; 10) le pompe a motore per i servizi igienici; 11) le pompe a motore per il servizio della zavorra d'acqua; 12) le pompe a motore per il servizio delle sentine; 13) le pompe a motore per il servizio dell'acqua potabile e di lavanda; 14) le pompe a motore per esaurimento grandi masse, anche se servano altresì per l'apparato motore: ad esempio, le pompe di circolazione dei condensatori; 15) le pompe a motore per il servizio merce liquida; 16) le pompe idrauliche a motore; 17) le pompe a motore per comprimere, anche se servano pure per l'apparato motore; 18) i gruppi condizionatori dell'aria dei locali della nave, escluse le condotte dell'aria; 19) i ventilatori per il rinnovo dell'aria, limitatamente alle motrici, alle ventole ed alle coclee; 20) gli impianti frigoriferi, limitatamente al macchinario ed agli organi di collegamento fra gli elementi costitutivi del macchinario stesso; 21) le macchine per la produzione del ghiaccio; 22) i macchinari a motore ed i forni per il servizio della panificazione; 23) le cucine e gli apparecchi relativi; 24) le macchine utensili a motore; 25) le lavanderie meccaniche a motore e le macchine stiratrici; 26) gli apparecchi di riscaldamento dei locali, escluse le tubolature, anche a serpentina, e le condotte; 27) gli elevatori e gli ascensori a motore, limitatamente al macchinario; 28) le caldaie ausiliarie e gli apparecchi ausiliari relativi, quando servano, anche non esclusivamente, per apparecchi ausiliari di bordo; 29) i condensatori ausiliari ed i loro macchinari ausiliari, quando non servano esclusivamente per l'apparato motore e gli apparecchi ausiliari di esso; 30) i distillatori per acqua potabile e di lavanda; 31) gli ozonizzatori di acqua potabile; 32) gli apparecchi di disinfezione; 33) gli apparecchi radiotelegrafici, radiofonici e radiogoniometrici; gli ecometri; le bussole giroscopiche; 34) gli apparecchi per la segnalazione e per l'estinzione degli incendi, escluse le tubolature; 35) gli apparecchi per il governo automatico della nave; 36) gli apparecchi per la derattizzazione e per la disinfettazione delle navi, escluse le tubolature; 37) le macchine tipografiche; 38) i macchinari e gli apparecchi per la produzione, trasformazione e utilizzazione di energia elettrica, quando servano, anche non esclusivamente, per servizi di bordo; 39) i motori che azionino uno o più degli apparecchi elencati nel presente articolo, anche quando azionino altresì uno o più dei macchinari ed apparecchi elencati nell'; 40) qualsiasi altro apparecchio che possa, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, considerarsi utile al servizio della nave, dei passeggeri e dell'equipaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-11

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Art. 11 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo