Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 14

In vigore dal 24 ago 1939
La costruzione in Italia di materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio si considera quale riparazione agli effetti degli ed 11, primo comma, lettera b), della legge e delle relative disposizioni del presente regolamento.
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Art. 14 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo