Art. 14
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 14

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In vigore dal 24 ago 1939
La costruzione in Italia di materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio si considera quale riparazione agli effetti degli ed 11, primo comma, lettera b), della legge e delle relative disposizioni del presente regolamento.
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