Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 17
In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del penultimo comma dell' della legge, la costruzione si intenderà iniziata:
1) nel caso di apparati motori completi ovvero di motori da considerarsi quali complessi costitutivi di apparato motore, quando sia stata già iniziata la lavorazione di uno dei tratti degli alberi a manovella e sia stato già fuso uno dei pezzi più importanti costituenti l'incastellatura ovvero uno dei cilindri se si tratta di motori a vapore alternativi o di motori a combustione interna, ovvero sia stata già iniziata la costruzione di uno dei rotori delle turbine, se si tratta di motori a turbine;
2) nel caso di caldaie o gruppi di caldaie, quando sia stato già introdotto nello stabilimento il 20% delle lamiere occorrenti e quando il 10% di esse sia stato già tracciato e bucato.
Nel caso di altri complessi costitutivi di apparato motore e di apparecchi ausiliari di bordo, l'ufficio di vigilanza seguirà, secondo i casi, criteri di valutazione analoghi a quelli indicati ai numeri 1) e 2) del comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-17