Art. 17
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 17

76 / 161
In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del penultimo comma dell' della legge, la costruzione si intenderà iniziata: 1) nel caso di apparati motori completi ovvero di motori da considerarsi quali complessi costitutivi di apparato motore, quando sia stata già iniziata la lavorazione di uno dei tratti degli alberi a manovella e sia stato già fuso uno dei pezzi più importanti costituenti l'incastellatura ovvero uno dei cilindri se si tratta di motori a vapore alternativi o di motori a combustione interna, ovvero sia stata già iniziata la costruzione di uno dei rotori delle turbine, se si tratta di motori a turbine; 2) nel caso di caldaie o gruppi di caldaie, quando sia stato già introdotto nello stabilimento il 20% delle lamiere occorrenti e quando il 10% di esse sia stato già tracciato e bucato. Nel caso di altri complessi costitutivi di apparato motore e di apparecchi ausiliari di bordo, l'ufficio di vigilanza seguirà, secondo i casi, criteri di valutazione analoghi a quelli indicati ai numeri 1) e 2) del comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-17