Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 22

In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del primo comma dell' della legge, le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati commessi da nazionali debbono entrare in effettivo esercizio: se di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate, entro 32 mesi dall'inizio dei lavori; se di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) ed 8000 tonnellate (escluse), entro 34 mesi dall'inizio dei lavori; se di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse), entro 36 mesi dall'inizio dei lavori; se di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate, entro 40 mesi dall'inizio dei lavori. Detti termini, in caso di ritardi dipendenti da comprovate cause di forza maggiore, potranno essere prorogati dal Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio.
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