Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 27
In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso che i costruttori o i loro rappresentanti, debitamente avvisati, non si trovino presenti alle visite dei delegati dell'ufficio di vigilanza o non facciano trovar pronto il materiale da visitare, le indennità di missione, che in base alle disposizioni in vigore sono dovute ai detti delegati, sono poste a carico degli aventi diritto ai benefici, deducendone l'ammontare nelle relative liquidazioni.
Qualora trattisi di lavori per i quali spetta soltanto il beneficio della franchigia doganale, non si farà luogo allo scarico delle bollette finché gli interessati non provvedano al rimborso dell'ammontare loro addebitato.
Gli uffici di vigilanza informeranno il ministero delle comunicazioni delle deduzioni e dei rimborsi che debbono essere operati.
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