Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte II›Capo I
Art. 31
In vigore dal 24 ago 1939
L'ammissione ai benefici previsti dagli , lettere a), b), c) e d), 9 ed 11, primo comma, lettere a), b), c) e d), e secondo comma, della legge deve essere chiesta:
a) mediante dichiarazione di costruzione ovvero di riparazione, modificazione o trasformazione da farsi, sotto forma di verbale in due esemplari, di cui uno redatto in carta bollata, all'autorità marittima specificata nell', in tutti i casi in cui vi siano rispettivamente da eseguire lavori di costruzione, di riparazione, di modificazione o di trasformazione;
b) mediante domanda diretta al ministero delle comunicazioni, nel caso che si chieda esclusivamente il beneficio dell'importazione in franchigia di materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, il cui impiego a bordo non richieda alcuna lavorazione, ovvero di macchinari finiti o parti staccate di essi, di singoli complessi costitutivi di apparato motore o di apparecchi ausiliari di bordo, la cui messa in opera possa aver luogo senza che essa implichi, comunque, l'esecuzione di appositi lavori, od anche implicando l'esecuzione di appositi lavori, vi sia la implicita rinuncia a concorrere ai relativi benefici previsti dalla legge, per il fatto che non sia stata resa per essi la prescritta dichiarazione di riparazione, modificazione o trasformazione a sensi della precedente lettera a).
Per l'ammissione ai benefici previsti dagli , lettera e), 11, primo comma, lettera c), e 12 della legge valgono le disposizioni della parte VII. Per l'ammissione al beneficio dell' della legge valgono le disposizioni del capo VI della presente parte II.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-31