Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 34
In vigore dal 24 ago 1939
La dichiarazione di costruzione, per conto di nazionali, di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati deve essere fatta dal costruttore che deve eseguire i lavori e dal proprietario.
Qualora nel contratto di costruzione, di cui all', terzo comma, numero 1, lettera c), la fornitura della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato, anziché essere assunta per intero da un solo costruttore, sia stata assunta da un costruttore, per quanto riguarda lo scafo e le parti di allestimento, e da un altro costruttore, per quanto riguarda l'apparato motore o la parte principale di esso, alla dichiarazione, oltre al proprietario, debbono intervenire entrambi i costruttori. In tal caso la costruzione dell'apparato motore o della parte principale di esso sarà considerata, agli effetti del godimento dei benefici previsti dalla legge a favore dei costruttori, quale costruzione a sè stante e non sarà, quindi, ad essa applicabile l'ultimo comma dell'.
La dichiarazione deve contenere:
1) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore o dei due costruttori, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice, oppure delle due ditte o società costruttrici;
2) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario, ovvero denominazione e sede della ditta o società proprietaria della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato da costruirsi; e nel caso in cui la costruzione sia eseguita dal costruttore per proprio conto, indicazione di tale circostanza;
3) riferimento alla dichiarazione di costruzione resa agli effetti dell' del codice per la marina mercantile;
4) tipo della costruzione e sue dimensioni principali;
5) denominazione o designazione provvisoria della costruzione per mezzo di un numero, di una lettera o di altra caratteristica che valga ad individuarla;
6) materiale da usarsi per la costruzione (ferro, acciaio, legno);
7) stazza lorda presunta;
8) portata lorda presunta;
9) volume globale interno presunto;
10) velocità oraria, presunta alle prove;
11) peso complessivo presunto dell'intera costruzione (fornitura asciutta);
12) tipo dell'apparato motore e sue principali caratteristiche;
13) potenza presunta alle prove in mare, corrispondente numero dei giri dell'asse o degli assi portaelica e consumo orario di combustibile per cavallo-asse;
14) elenco degli apparecchi ausiliari di bordo e loro peso singolo e complessivo;
15) luogo e stabilimento in cui si esegue la costruzione dello scafo e dell'apparato motore e data presunta d'inizio dei lavori;
18) indicazione del peso dei materiali, macchinari finiti, parti staccate ed oggetti da impiegarsi complessivamente nella costruzione, con la dichiarazione che detti materiali, macchinari finiti, parti staccate ed oggetti sono effettivamente e strettamente necessari per l'esecuzione della costruzione;
17) indicazione della specie e del peso dei materiali che il costruttore o i due costruttori intendono importare dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', primo comma, della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dai prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi;
18) indicazione della specie e del peso dei macchinari finiti e delle parti staccate che il costruttore o i due costruttori intendono importare dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', lettera a), della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi con la giustificazione della richiesta stessa;
19) indicazione della specie e del peso dei materiali macchina, finiti, parti staccate ed oggetti che il costruttore o i due costruttori intendono importare dall'estero mediante pagamento dei dazi, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e giustificazione dei motivi della richiesta;
20) indicazione della specie e del peso dei materiali di produzione nazionale per i quali il costruttore o i due costruttori intendono concorrere al compenso daziario a termini dell', secondo comma, della legge e richiesta del relativo beneficio;
21) indicazione della specie e del peso dei materiali, macchinari, oggetti, ecc., che il costruttore o i due costruttori intendono acquistare in Italia senza concorrere, per essi, al compenso daziario;
22) indicazione dei benefici ai quali il proprietario intende concorrere a termini di legge e domanda di ammissione ad essi;
22) dichiarazione che le indicazioni date debbono intendersi impegnative per il costruttore o per i due costruttori e per il proprietario agli effetti dell'ammontare massimo complessivo del compenso daziario e dell'ammontare massimo del contributo di ammortamento dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai relativi benefici;
24) riserva del costruttore o dei due costruttori di sostituire ai materiali nazionali indicati al n. 20) materiali esteri dei quali non sia ancora possibile indicare il paese di provenienza, il prezzo e le modalità di pagamento.
Nel caso che la dichiarazione sia resa da due costruttori le indicazioni previste ai numeri 17), 18), 19), 20) e 21) debbono essere fornite distintamente dai due costruttori, ciascuno per la parte della costruzione che lo riguarda.
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