Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 38

In vigore dal 24 ago 1939
La dichiarazione di riparazione, modificazione o trasformazione degli scafi, degli apparati motori e degli apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali deve essere fatta dal costruttore che deve eseguire i lavori. La dichiarazione deve contenere: 1) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice; 2) luogo e stabilimento in cui vengono eseguiti i lavori; 3) nome della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato a cui si riferisce la riparazione, modificazione o trasformazione e relativo numero di matricola o del registro dei galleggianti; 4) indicazione del proprietario della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato a cui si riferiscono i lavori; 5) descrizione dei lavori da compiersi, indicando se riguardino lo scafo, l'apparato motore, gli apparecchi ausiliari di bordo o altre parti della nave; 6) peso dei materiali che si presume saranno complessivamente impiegati nella riparazione, modificazione o trasformazione, con l'indicazione che i detti materiali sono effettivamente e strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori; 7) indicazione del peso e della specie dei materiali che il costruttore intende importare dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', primo comma, della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta del beneficio della franchigia dei dazi; 8) indicazione della specie e del peso dei materiali di produzione nazionale per i quali il costruttore intende concorrere al compenso daziario a termini dell', primo comma, della legge, e richiesta del relativo beneficio; 9) data presunta d'inizio dei lavori. Qualora il costruttore, in occasione dei lavori di riparazione, modificazione o trasformazione, intendesse concorrere al beneficio dell'importazione in franchigia di macchinari o parti staccate di essi a termini dell', lettere a) e d), della legge, ovvero intendesse importare macchinari, parti staccate di essi o materiali contro pagamento dei relativi dazi doganali, dovrà indicarne i paesi di provenienza, le date dell'importazione, i pesi, i prezzi e le modalità di pagamento, salvo nel caso di macchinari di cui alla lettera d) dell' della legge, per i quali sarà sufficiente indicare la provenienza, il peso, il prezzo e le eventuali modalità di pagamento. Nel caso di importazione a termini dell', lettere a) e d), della legge, il costruttore dovrà, inoltre, chiedere il beneficio della franchigia dei dazi, giustificando, altresì, nel caso della lettera a), i motivi della richiesta d'importazione dall'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo