Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 41

In vigore dal 24 ago 1939
Per le indicazioni previste al n. 20) dell', al n. 18) dell', al n. 11) dell' ed al n. 8) dell', valgono le norme stabilite dall'.
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