Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Sez. III
Art. 46
In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso che tra i benefici richiesti con una delle dichiarazioni di cui agli vi sia quello della importazione in franchigia dei dazi, a termini dell', lettera a), della legge, di macchinari finiti o di parti staccate di essi, il costruttore, da solo, ovvero insieme al proprietario quando questi debba intervenire nella dichiarazione, deve redigere una particolareggiata relazione per dimostrare che il macchinario finito o la parte staccata di macchinario da importarsi dall'estero soddisfa alle condizioni stabilite dalla legge. Nella relazione saranno chiaramente illustrati i vantaggi tecnici ed economici derivanti dall'impiego dei macchinari o delle parti staccate anzidetti e sarà data la dimostrazione che in Italia non si costruiscono correntemente macchinari o parti staccate di macchinari equivalenti a quelli di cui si chiede l'importazione in franchigia.
Alla relazione potranno essere allegati disegni, monografie illustrative e quant'altro possa riuscire utile alla dimostrazione anzidetta.
La relazione deve essere redatta in cinque esemplari, di cui uno in carta bollata, e presentata all'ufficio di porto all'atto della dichiarazione.
L'ufficio di porto allega alla dichiarazione quattro esemplari della relazione (uno in carta bollata e tre in carta libera) per l'ulteriore corso a termini del secondo comma dell' e trasmette il quinto all'ufficio di vigilanza, il quale, controllati gli elementi di fatto dimostrativi dei vantaggi tecnici ed economici dell'impiego dei macchinari o delle parti staccate e della non correntezza della loro fabbricazione in Italia, esprime il proprio parere con lettera diretta al ministero delle comunicazioni.
Storico versioni
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