Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 15
In vigore dal 24 ago 1939
Il compenso daziario sarà calcolato in base al dazio più ridotto vigente alla data della dichiarazione di costruzione ovvero di riparazione, modificazione o trasformazione prevista dalla parte II.
A richiesta dei costruttori il compenso daziario potrà essere calcolato in base al dazio relativo ad uno degli stadi di lavorazione previsti dall' anche nel caso che a tale stadio i materiali siano stati portati dai costruttori stessi.
Tuttavia, per le lamiere tagliate in forma non rettangolare per predisporle ad un determinato uso, il compenso daziario sarà calcolato in base al dazio ad esse proprio solo se così ordinate alle ferriere e così da queste fornite.
Quando la tariffa doganale è discriminata per uno stesso materiale a seconda del peso, il compenso daziario unitario sarà determinato in base al peso che avrà l'oggetto quando sarà messo a posto.
Storico versioni
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