Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 18

In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del secondo comma dell' della legge, l'ufficio di vigilanza stabilirà, con propri criteri, caso per caso, quando i lavori di riparazione, modificazione o trasformazione debbano intendersi iniziati.
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