Art. 18
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 18

77 / 161
In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del secondo comma dell' della legge, l'ufficio di vigilanza stabilirà, con propri criteri, caso per caso, quando i lavori di riparazione, modificazione o trasformazione debbano intendersi iniziati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-18