Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 20

In vigore dal 24 ago 1939
Il grado di avanzamento della costruzione sarà calcolato come media ponderata dei gradi di avanzamento dei lavori dello scafo nudo, dell'allestimento e dell'apparato motore, dando: allo scafo il coefficiente 0,50; all'allestimento il coefficiente 0,25; all'apparato motore il coefficiente 0,25. Il grado di avanzamento dello scafo sarà calcolato con la formula: (S1 x a x 0,50) + (S2 x 0,50) + (S3 x 0,72) + (S4 x 0,92) + S5 ----------------------------------------------------------------- S ove: S1 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra; a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento, da calcolarsi dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio; S2 - rappresenta il peso netto dei materiali già pronti a terra; S3 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo; S4 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo e ribaditi; S5 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo, ribaditi e calafatati; S - rappresenta il peso totale dello scafo nudo. Il grado di avanzamento dell'allestimento sarà calcolato con la formula: (A1 x a x 0,80) + (A2 x 0,80) + A3 ---------------------------------- A ove: A1 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione in officina; a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento, da calcolarsi dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio; A2 - rappresenta il peso netto dei materiali pronti in officina; A3 - rappresenta il peso netto dei materiali sistemati a bordo; A - rappresenta il peso totale dell'allestimento. Il grado di avanzamento dell'apparato motore sarà determinato dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio, calcolandolo: a) per i piroscafi, come media ponderata dell'avanzamento dei lavori di costruzione delle motrici principali, delle caldaie principali e degli apparecchi ausiliari, dando: alle motrici principali il coefficiente 0,50; alle caldaie principali il coefficiente 0,30; agli apparecchi ausiliari il coefficiente 0,20; b) per le motonavi, come media ponderata dell'avanzamento dei lavori di costruzione dei motori principali e degli apparecchi ausiliari, dando: ai motori principali il coefficiente 0,80; agli apparecchi ausiliari il coefficiente 0,20.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-20

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Art. 20 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo