Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 20
79 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Il grado di avanzamento della costruzione sarà calcolato come media ponderata dei gradi di avanzamento dei lavori dello scafo nudo, dell'allestimento e dell'apparato motore, dando:
allo scafo il coefficiente 0,50;
all'allestimento il coefficiente 0,25;
all'apparato motore il coefficiente 0,25.
Il grado di avanzamento dello scafo sarà calcolato con la formula:
(S1 x a x 0,50) + (S2 x 0,50) + (S3 x 0,72) + (S4 x 0,92) + S5
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S
ove:
S1 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra;
a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento, da calcolarsi dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio;
S2 - rappresenta il peso netto dei materiali già pronti a terra;
S3 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo;
S4 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo e ribaditi;
S5 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo, ribaditi e calafatati;
S - rappresenta il peso totale dello scafo nudo.
Il grado di avanzamento dell'allestimento sarà calcolato con la formula:
(A1 x a x 0,80) + (A2 x 0,80) + A3
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A
ove:
A1 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione in officina;
a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento, da calcolarsi dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio;
A2 - rappresenta il peso netto dei materiali pronti in officina;
A3 - rappresenta il peso netto dei materiali sistemati a bordo;
A - rappresenta il peso totale dell'allestimento.
Il grado di avanzamento dell'apparato motore sarà determinato dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio, calcolandolo:
a) per i piroscafi, come media ponderata dell'avanzamento dei lavori di costruzione delle motrici principali, delle caldaie principali e degli apparecchi ausiliari, dando:
alle motrici principali il coefficiente 0,50;
alle caldaie principali il coefficiente 0,30;
agli apparecchi ausiliari il coefficiente 0,20;
b) per le motonavi, come media ponderata dell'avanzamento dei lavori di costruzione dei motori principali e degli apparecchi ausiliari, dando:
ai motori principali il coefficiente 0,80;
agli apparecchi ausiliari il coefficiente 0,20.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-20