Art. 20
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 20

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In vigore dal 24 ago 1939
Il grado di avanzamento della costruzione sarà calcolato come media ponderata dei gradi di avanzamento dei lavori dello scafo nudo, dell'allestimento e dell'apparato motore, dando: allo scafo il coefficiente 0,50; all'allestimento il coefficiente 0,25; all'apparato motore il coefficiente 0,25. Il grado di avanzamento dello scafo sarà calcolato con la formula: (S1 x a x 0,50) + (S2 x 0,50) + (S3 x 0,72) + (S4 x 0,92) + S5 ----------------------------------------------------------------- S ove: S1 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra; a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento, da calcolarsi dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio; S2 - rappresenta il peso netto dei materiali già pronti a terra; S3 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo; S4 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo e ribaditi; S5 - rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo, ribaditi e calafatati; S - rappresenta il peso totale dello scafo nudo. Il grado di avanzamento dell'allestimento sarà calcolato con la formula: (A1 x a x 0,80) + (A2 x 0,80) + A3 ---------------------------------- A ove: A1 - rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione in officina; a - rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento, da calcolarsi dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio; A2 - rappresenta il peso netto dei materiali pronti in officina; A3 - rappresenta il peso netto dei materiali sistemati a bordo; A - rappresenta il peso totale dell'allestimento. Il grado di avanzamento dell'apparato motore sarà determinato dall'ufficio di vigilanza, a suo giudizio, calcolandolo: a) per i piroscafi, come media ponderata dell'avanzamento dei lavori di costruzione delle motrici principali, delle caldaie principali e degli apparecchi ausiliari, dando: alle motrici principali il coefficiente 0,50; alle caldaie principali il coefficiente 0,30; agli apparecchi ausiliari il coefficiente 0,20; b) per le motonavi, come media ponderata dell'avanzamento dei lavori di costruzione dei motori principali e degli apparecchi ausiliari, dando: ai motori principali il coefficiente 0,80; agli apparecchi ausiliari il coefficiente 0,20.
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