Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 36

In vigore dal 24 ago 1939
La dichiarazione di costruzione, per conto di nazionali, di singoli complessi costitutivi di apparato motore, comprese le relative tubolature, e di apparecchi ausiliari di bordo comprese le relative tubolature, deve essere fatta dal costruttore che deve eseguire i lavori e dal proprietario della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale su cui i complessi o gli apparecchi stessi dorranno essere installati. La dichiarazione deve contenere: 1) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice; 2) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato su cui i macchinari dovranno essere sistemati, ovvero denominazione e sede della ditta, o società proprietaria; e nel caso in cui la costruzione sia eseguita dal costruttore per proprio conto, indicazione di tale circostanza; 3) nome della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato a cui i detti macchinari sono destinati e relativo numero di matricola o del registro dei galleggianti; 4) elenco dei macchinari da costruire; 5) peso netto presunto dei macchinari stessi con e senza tubolature; 6) luogo e stabilimento in cui si esegue la costruzione e data presunta di inizio dei lavori; 7) indicazione del peso dei materiali, macchinari finiti e parti staccate da impiegarsi complessivamente nella costruzione, con la dichiarazione che detti materiali, macchinari finiti e parti staccate sono effettivamente e strettamente necessari per l'esecuzione della costruzione; 8) indicazione della specie e del peso dei materiali che il costruttore intende importare dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', primo comma, della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi; 9) indicazione della specie e del peso dei macchinari finiti e delle parti staccate di essi che il costruttore chiede di importare dall'estero in franchigia dei dazi a termini dell', lettera a), della legge, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e richiesta della concessione del beneficio della franchigia dei dazi con la giustificazione della richiesta stessa; 10) indicazione della specie e del peso dei materiali, macchinari finiti, parti staccate di essi ed oggetti che il costruttore intende importare dall'estero mediante pagamento dei dazi, dei paesi di provenienza, delle date dell'importazione, dei prezzi e delle modalità di pagamento e giustificazione dei motivi della richiesta; 11) indicazione della specie e del peso del materiali di produzione nazionale per i quali il costruttore intende concorrere al compenso daziario a termini dell', primo comma, della legge e richiesta del relativo beneficio; 12) indicazione della specie e del peso dei materiali, macchinari, oggetti ecc., che il costruttore intende acquistare in Italia senza concorrere, per essi, al compenso daziario; 13) domanda del proprietario di concorrere al beneficio del contributo di miglioramento di cui all', secondo comma, lettera b), della legge; 14) dichiarazione che le indicazioni contenute nella dichiarazione di costruzione debbono intendersi impegnative per il costruttore e per il proprietario agli effetti dell'ammontare massimo complessivo del compenso daziario e dell'ammontare massimo del contributo di miglioramento dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai relativi benefici; 15) riserva del costruttore di sostituire ai materiali nazionali indicati al n. 11) materiali esteri dei quali non sia ancora in grado di indicare il paese di provenienza, il prezzo e le modalità di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-36

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Art. 36 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo