Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 33

In vigore dal 24 ago 1939
Gli uffici di porto che ricevono le dichiarazioni debbono, sotto la propria responsabilità, accertarsi della identità personale dei dichiaranti o delle persone che li rappresentano in quest'ultimo caso, della legittimità della loro rappresentanza in base agli atti legali che la comprovano. La dichiarazione deve essere resa prima dell'inizio dei lavori, intendendosi come tale, indipendentemente da quanto disposto dagli , l'inizio di qualsiasi lavorazione, anche a terra, dei materiali occorrenti per i lavori stessi. Tuttavia, i lavori potranno essere iniziati anche prima che sia resa la dichiarazione quando sussistano ragioni di urgenza e dell'inizio dei lavori sia data preventiva comunicazione all'ufficio di porto, all'ufficio di vigilanza e, quando prescritto, alla dogana agli effetti dell'esercizio della vigilanza sui lavori stessi. L'avvenuto inizio dei lavori non potrà costituire, in alcun caso, titolo per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge e per l'esonero dagli obblighi di cui all', secondo comma, numeri 2, 3 e 4, della legge stessa. Durante il corso dei lavori ammessi ai benefici previsti dalla legge è consentito rettificare o modificare la dichiarazione originaria per mezzo di successive dichiarazioni suppletive, alle quali si applicano le norme prescritte per la prima. Tuttavia, tali dichiarazioni suppletive - che debbono essere fatte dal costruttore o dai costruttori che resero la dichiarazione originaria, da soli, se furono soli a rendere la dichiarazione originaria, ed insieme con il proprietario, se anche questo intervenne nella dichiarazione originaria - non hanno alcuna efficacia nei riguardi del limite massimo complessivo del compenso daziario e del limite massimo del contributo di ammortamento o di miglioramento che rimangono determinati dagli elementi contenuti nelle dichiarazioni originarie e nelle eventuali suppletive rese, prima che sia intervenuta l'ammissione ai benefici previsti dalla legge allo scopo di sostituire materiali nazionali concorrenti al compenso daziario a materiali o macchinari esteri di cui non sia stata consentita l'importazione. Per contro, anche dopo intervenuta l'ammissione ai benefici previsti dalla legge previo consenso del ministero per gli scambi e per le valute, potranno sempre essere a quelli nazionali concorrenti a compenso daziario materiali di provenienza estera di cui non fosse stato possibile indicare in un primo momento il paese di provenienza, il prezzo e le modalità di pagamento. Ogni dichiarazione di costruzione non può avere per oggetto che una sola nave completa oppure un solo apparato motore completo o un solo complesso costitutivo di apparato motore o un solo apparecchio ausiliario di bordo, salvo il caso di costruzione di più macchinari, da costruire in un unico stabilimento destinati ad essere sistemati su una stessa nave. Ogni dichiarazione di riparazione, modificazione o trasformazione non può avere per oggetto che un unico complesso di lavori da eseguire a bordo di una stessa nave in un unico periodo di tempo. Gli uffici di porto non dovranno ricevere dichiarazioni relative alle costruzioni escluse dai benefici a termini dell', primo comma lettere a) e b) della legge, salvo il caso previsto dal penultimo comma dell' della legge stessa. Ogni qualvolta venga richiesta l'ammissione ai benefici previsti dalla legge per lavori fatti per conto di nazionale, all'atto della dichiarazione deve essere data la prova del possesso del requisito della nazionalità italiana da parte del proprietario o del costruttore, qualora questi esegua i lavori Per conto proprio, salvo che si tratti di persone, ditte o società di notoria nazionalità italiana, per le quali l'ufficio ricevente ritenga, sotto la sua responsabilità, di poter fare sulla dichiarazione la necessaria attestazione di nazionalità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-33

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