Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 30

In vigore dal 24 ago 1939
Gli originali dei verbali dei quali il presente regolamento prevede la compilazione debbono essere conservati dagli uffici che li redigono. Essi serviranno per ricavarne le copie occorrenti ai costruttori ed ai proprietari per il conseguimento, a termini del presente regolamento, dei benefici previsti dalla legge e per qualsiasi accertamento che fosse ritenuto necessario dai competenti ministeri. A questi ultimi effetti gli uffici che redigono qualsiasi certificato previsto dal presente regolamento ne conserveranno copia. Le copie dei verbali di cui al primo comma del presente articolo debbono contenere l'annotazione di conformità allo originale da parte dell'ufficio redigente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-30

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Art. 30 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo