Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 7
In vigore dal 24 ago 1939
I materiali che, a termini dell', primo e secondo comma, della legge ed entro i limiti di lavorazione indicati nell' possono essere importati dall'estero in franchigia dei dazi ovvero ammessi al compenso daziario sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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