Art. 7
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 7

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In vigore dal 24 ago 1939
I materiali che, a termini dell', primo e secondo comma, della legge ed entro i limiti di lavorazione indicati nell' possono essere importati dall'estero in franchigia dei dazi ovvero ammessi al compenso daziario sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
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