Art. 22
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 22

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In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti del primo comma dell' della legge, le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati commessi da nazionali debbono entrare in effettivo esercizio: se di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate, entro 32 mesi dall'inizio dei lavori; se di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) ed 8000 tonnellate (escluse), entro 34 mesi dall'inizio dei lavori; se di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse), entro 36 mesi dall'inizio dei lavori; se di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate, entro 40 mesi dall'inizio dei lavori. Detti termini, in caso di ritardi dipendenti da comprovate cause di forza maggiore, potranno essere prorogati dal Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio.
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