Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 49

In vigore dal 24 ago 1939
Qualora si chieda il beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi di macchinari a termini dell', lettera a), della legge, alla domanda di cui all' dovrà essere allegata, in due esemplari, di cui uno redatto in carta bollata, una dichiarazione del Registro Italiano navale attestante che l'installazione a bordo dei macchinari di cui si richiede l'importazione in franchigia non pregiudica l'iscrizione della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato alla più alta classe del Registro stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-49

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