Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 53
In vigore dal 24 ago 1939
L'ammissione ai benefici della franchigia doganale e del compenso daziario s'intende sempre concessa con riserva della determinazione dei quantitativi che, entro i limiti degli impegni finanziari assunti per il compenso daziario, dovranno effettivamente usufruire dei benefici stessi, giusta gli accertamenti demandati agli uffici di vigilanza e alle dogane.
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