Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo VI

Art. 58

In vigore dal 24 ago 1939
Il riconoscimento dell'esistenza nelle navi, per le quali si chiede il beneficio previsto dall' della legge, dei requisiti indicati nella prima parte del primo comma e nel terzo e quarto comma del medesimo , avrà luogo con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi prima dell'altro decreto previsto nella seconda parte del primo comma e nel secondo comma del ripetuto . Copia di quest'ultimo decreto sarà comunicata, pel tramite della capitaneria di porto competente, al proprietario o ai proprietari interessati e all'Istituto per il credito navale o a quell'altro istituto col quale il proprietario o i proprietari dovessero contrarre i prestiti per la costruzione delle navi.
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Art. 58 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo