Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 52
84 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Il ministero delle comunicazioni, avuta partecipazione delle determinazioni del ministero per gli scambi e per le valute, esamina se, in relazione ad esse, costruttori e proprietari debbano procedere a modificare le dichiarazioni già rese mediante dichiarazioni suppletive o le domande già avanzate mediante nuove domande. Nel caso affermativo dispone per le debite comunicazioni agli interessati, altrimenti prende le proprie determinazioni e le comunica alla capitaneria di porto competente, trasmettendo ad essa, per la consegna agli interessati, le licenze di importazione eventualmente pervenutegli dal ministero per gli scambi e per le valute.
Il ministero delle comunicazioni procede inoltre all'assunzione degli impegni di bilancio per il pagamento del compenso daziario e dei contributi di ammortamento, di miglioramento e d'interesse.
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