Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 71
In vigore dal 24 ago 1939
Depositi analoghi a quelli previsti dall', e con le stesse modalità nell'articolo stesso indicate, potranno essere costituiti per determinate qualità e quantità di materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio di cui agli , lettera b), ed 11, primo comma, lettera d), della legge.
Il prelevamento dei materiali ed oggetti dai depositi previsti dal precedente comma può aver luogo nei casi previsti dall' previo adempimento delle formalità nell'articolo stesso indicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-71