Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IV

Art. 76

In vigore dal 24 ago 1939
Per quanto si riferisce ai servizi di acqua dolce per le navi per le quali è da applicarsi il numero 4) del secondo comma dell' della legge, si seguiranno le norme seguenti. 1) Si assumerà come capienza massima di uomini per ogni nave quella che sarà decisa dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina in base al numero dei metri quadrati di area libera di cui si può disporre sotto e sopra coperta compresi i ponti delle soprastrutture e le stive, assegnando un metro quadrato per ogni uomo. 2) L'acqua dolce che la nave dovrà essere in grado di trasportare dovrà ammontare a 300 litri per ogni persona computata nel modo indicato al precedente n. 1). 3) L'acqua dolce sarà contenuta, per le navi di stazza lorda eguale o superiore a 5000 tonnellate: a) per un quantitativo non inferiore a 50 tonnellate, in casse vere e proprie, a costituire le quali solo parzialmente concorrano strutture principali dello scafo; b) per la parte rimanente, in depositi che potranno avere tutte le pareti formate da strutture principali dello scafo: per esempio, gavoni, cisterne alte di zavorra e doppi fondi. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate, l'acqua dolce potrà essere contenuta in depositi del tipo di cui alla precedente lettera b). 4) Nel caso che debbano, in base ai calcoli sopra indicati, adibirsi a depositi di acqua dolce le cisterne alte di zavorra, le tubolature di sentina, che debbono forzatamente attraversarle, saranno di ferro in un sol pezzo, con flangia saldata esternamente alle pareti terminali della cisterna alta di zavorra: esse dovranno avere uno spessore di 3 mm. superiore a quello prescritto dal Registro italiano navale. 5) Per la distribuzione dell'acqua dolce nei locali (stive ed interponti) assegnati all'eventuale trasporto di uomini e quadrupedi sarà prevista la sistemazione eventuale di tubolature di ferro. Fino, però, dalla costruzione della nave dovranno essere fatti a cura dell'armatore i seguenti lavori: a) studio particolareggiato di tale distribuzione con disegni nei quali siano indicati tutti i particolari quotati: disegni da approvarsi dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina; b) sistemazione a posto delle tubolature a partire dalle pompe di cui al seguente n. 6) e fino alle paratie terminali dei locali dove saranno eventualmente allogati uomini e quadrupedi; sistemazione a posto, inoltre, dei passaggi a paratia in tutti gli altri locali previsti dalla precedente lettera a). Tubolature e passaggi a paratia saranno chiusi con flangie cieche. Queste sistemazioni saranno protette da opportune defense. 6) Le pompe per aspirare l'acqua dolce dai depositi eventuali potranno essere quelle stesse (pompe di zavorra, pompe da incendio ed altre, ad eccezione di quelle di sentina) previste nel progetto della nave per il servizio corrente. Dovrà esistere la possibilità di adibire una di dette pompe esclusivamente al servizio dell'acqua dolce. 7) Per l'imbarco eventuale di acqua dolce nei relativi depositi è ammesso l'uso di manichette. 8) Per quanto riguarda l'esercizio della nave, i depositi previsti per eventuale servizio di acqua dolce sono distinti in due gruppi: a) un primo gruppo di capienza non inferiore alla metà del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dal precedente numero 2), nel quale gli armatori non potranno immettere nafta, olio di palma o altre merci solide o liquide che, per la loro natura, impediscano l'eventuale immediata utilizzazione del locale per deposito di acqua dolce; b) un secondo gruppo della capienza rimanente, nel quale potrà essere concessa agli armatori l'immissione dei materiali suddetti con autorizzazione speciale, che non sarà data se non verso impegno da parte degli armatori di rimettere immediatamente i depositi stessi, nel caso di ordine superiore, in condizione di poter contenere acqua dolce perfettamente potabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-76

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Art. 76 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo