Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IV

Art. 75

In vigore dal 24 ago 1939
Le disposizioni di cui al numero 4) del secondo comma dell' della legge non sono da applicarsi alle navi cisterna e alle navi ad un solo ponte.
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Art. 75 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo