Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IV

Art. 72

In vigore dal 24 ago 1939
I piani da presentarsi all'ufficio di stato maggiore della Regia marina sono i piani dei ponti, la vista esterna e la sezione longitudinale nella scala da 1 a 100, corredati dall'elenco delle caratteristiche principali della nave quali risultano dalla dichiarazione di costruzione. Essi dovranno essere presentati entro quindici giorni dalla data, della dichiarazione di costruzione. I piani stessi dovranno essere completati nel più breve termine possibile con i disegni strutturali e con gli altri piani e documenti che saranno richiesti dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina per la definizione dei lavori di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell' della legge e per la compilazione del preventivo di spesa di cui al quarto comma dell' e all' della legge stessa. L'ufficio di stato maggiore della Regia marina comunicherà tempestivamente le sue decisioni al proprietario per i lavori ai quali si riferiscono i numeri 3) e 4) e al costruttore per i lavori ai quali si riferisce il numero 2); per le navi per le quali la spesa per i lavori di cui al n. 2) sarà sostenuta dal ministero delle comunicazioni, l'ufficio di stato maggiore della Regia marina comunicherà le sue decisioni anche e quest'ultimo.
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Art. 72 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo