Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 70

In vigore dal 24 ago 1939
Per le riparazioni di carattere urgente, previste dall', fermo restando l'obbligo di osservare le formalità prescritte dagli , i costruttori, previo rigoroso accertamento, da parte dell'ufficio di vigilanza, della effettiva necessità ed urgenza dei lavori da eseguirsi e dei quantitativi di materiali strettamente per essi necessari, potranno procedere alla esecuzione dei lavori stessi senza attendere l'esito della procedura stabilita dagli . All'uopo i costruttori potranno chiedere che della dichiarazione di riparazione da essi resa l'ufficio di porto ricevente comunichi immediatamente copia, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell', all'ufficio di vigilanza ed alla dogana per gli accertamenti di loro competenza. Qualora le riparazioni riguardino navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali, potrà essere autorizzato il prelevamento dei materiali esteri occorrenti dal deposito doganale di cui all', solo quando, a giudizio dell'ufficio di vigilanza, il cantiere o lo stabilimento non siano in grado di utilizzare materiali nazionali o nazionalizzati. L'esecuzione dei lavori a norma del presente articolo s'intenderà sempre effettuata a rischio e pericolo dei costruttori e non costituirà in alcun caso titolo per il conseguimento dei benefici previsti dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo