Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 70
65 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Per le riparazioni di carattere urgente, previste dall', fermo restando l'obbligo di osservare le formalità prescritte dagli , i costruttori, previo rigoroso accertamento, da parte dell'ufficio di vigilanza, della effettiva necessità ed urgenza dei lavori da eseguirsi e dei quantitativi di materiali strettamente per essi necessari, potranno procedere alla esecuzione dei lavori stessi senza attendere l'esito della procedura stabilita dagli . All'uopo i costruttori potranno chiedere che della dichiarazione di riparazione da essi resa l'ufficio di porto ricevente comunichi immediatamente copia, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell', all'ufficio di vigilanza ed alla dogana per gli accertamenti di loro competenza.
Qualora le riparazioni riguardino navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali, potrà essere autorizzato il prelevamento dei materiali esteri occorrenti dal deposito doganale di cui all', solo quando, a giudizio dell'ufficio di vigilanza, il cantiere o lo stabilimento non siano in grado di utilizzare materiali nazionali o nazionalizzati.
L'esecuzione dei lavori a norma del presente articolo s'intenderà sempre effettuata a rischio e pericolo dei costruttori e non costituirà in alcun caso titolo per il conseguimento dei benefici previsti dalla legge.
Storico versioni
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