Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte IV
Art. 74
In vigore dal 24 ago 1939
La portata e i particolari della sistemazione del picco di carico indicato al numero 3) del secondo comma dell' della legge, ed in particolare la sporgenza esterna alla murata e la massima elevazione, saranno stabiliti dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina, tenuto conto, nei limiti del possibile, del suo impiego normale.
Le condizioni di collaudo, nei riguardi della portata, sono quelle prescritte dal Registro italiano navale.
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