Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IV

Art. 78

In vigore dal 24 ago 1939
Il collaudo delle sistemazioni di cui ai numeri 3) e 4) del secondo comma dell' della legge sarà fatto dalle autorità all'uopo delegate dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina, che rilascerà apposito certificato, e potrà, per quanto riguarda la portata dei picchi, assumere i risultati ottenuti dal Registro italiano navale.
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Art. 78 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo