Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 81

In vigore dal 24 ago 1939
Per la determinazione del volume globale interno delle navi di stazza lorda di oltre 100 tonnellate il costruttore fornirà i seguenti disegni su tela lucida: a) il verticale del piano di costruzione delineato fino all'orlo superiore dei bagli del ponte superiore come detto al n. 1) dell'; b) i disegni delle soprastrutture di cui ai nn. 2) e 3) del medesimo e che concorrono alla composizione del volume globale interno delineati al loro contorno geometrico. I detti disegni saranno datati e firmati dal costruttore e controfirmati dal responsabile tecnico della costruzione a garanzia della loro autenticità. Il delegato del Registro italiano navale incaricato della determinazione del volume globale interno eseguirà tutti quei controlli e quelle misurazioni a bordo che riterrà necessarie per assicurarsi della esattezza dei dati contenuti nei disegni e controfirmerà i medesimi. Il costruttore dovrà fornire tutti gli elementi e dare tutte le agevolazioni che il predetto delegato riterrà necessarie o utili per l'adempimento del suo compito. La parte della nave compresa tra le zone di prora e di poppa sarà divisa in almeno 12 intervalli, ed in altri intervalli più piccoli, pure uguali, saranno divise le anzidette zone. Il tutto nel numero e nelle posizioni che il delegato del Registro italiano navale riterrà più convenienti. Le aree di tutte le ordinate saranno determinate col planimetro e i risultati messi in diagramma per controllo. Il volume della parte centrale della nave sarà determinato col metodo di Simpson. Il volume delle parti estreme sarà determinato col metodo stesso o con metodo planimetrico, quando la scala lo permetta. Il volume delle soprastrutture sarà calcolato in modo analogo, e cioè, o con il metodo di Simpson o con il metodo planimetrico, integrando un numero conveniente di sezioni planimetrate o calcolate col metodo di Simpson, ovvero, ove possa con sufficiente esattezza, col prodotto di tre dimensioni. Le misure da introdurre nei calcoli saranno, ove occorra, prese a bordo. Tutti i calcoli saranno esposti, in modo che risulti chiaramente il procedimento seguito, in un documento che sarà firmato dal delegato del Registro italiano navale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo