Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 83

In vigore dal 24 ago 1939
Gli strumenti di misura da impiegare nella determinazione del volume globale interno (metro, rotella, doppio decimetro, planimetro, piano di posa del planimetro) dovranno essere di precisione e saranno accuratamente controllati. Ogni planimetrazione sarà ripetuta almeno due volte. Le scale per il verticale e per i disegni forniti dal costruttore non saranno inferiori a: 1/25 per navi di lunghezza di costruzione fino a 50 metri; 1/50 per navi di lunghezza di costruzione fino a 200 metri; 1/100 per navi di lunghezza di costruzione oltre i 200 metri. L'approssimazione dei calcoli sarà estesa fino alla seconda cifra decimale. Il risultato finale del computo verrà arrotondato al metro cubo.
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Art. 83 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo